ISCHIA, ischia, IsChIa, iScHiA
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DECRETO del 27
marzo 2003
Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto n. 886 del
27 marzo 2003, ha emanato il divieto di sbarco e circolazione sull’isola
d’Ischia, che sarà in vigore dal 12 aprile al 30 settembre 2003
IL MINISTERO DEI LAVORI
PUBBLICI DECRETA:
... OMISSIS ...
Art.1-DIVIETO
Dal 12 aprile 2003 al 30 settembre 2003 sono vietati il trasporto e la
circolazione sull’isola d’Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano
d’Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli
autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti
nel territorio della regione Campania, condotti da persone residenti sul
territorio della regione Campania, con esclusione di quelli appartenenti
a persone facenti parte della popolazione stabile dell’isola;
Art.2-DIVIETO
Nel medesimo periodo il divieto di cui all’art. 1 è esteso agli
autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche
se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel
territorio della regione Campania;
Art.3-DEROGHE
Nel periodo e nei comuni di cui all’articolo 1 è concessa deroga al
divieto per i veicoli appresso elencati:
a) autoambulanze, veicoli delle forze dell’ordine e carri funebri;
b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t
limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive.
Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di
prima necessità e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi
di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione e bagagli al
seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della
certificazione dell’agenzie di viaggio e veicoli per il trasporto di
cose di qualsiasi portata, adibiti a trasporto di carburante e di
rifiuti;
c) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purché muniti
dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, rilasciato da una
competente autorità italiana o estera;
d) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per
occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni, manifestazioni
culturali, fiere e mercati. Il permesso di sbarco verrà concesso
dall’Amministrazione comunale interessata, di volta in volta, secondo le
necessità;
e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno
sostare, per tutto il tempo della permanenza sull’isola, in apposite
aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza;
f) autoveicoli di proprietà della Amministrazione provinciale di Napoli
condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e per il servizio di
viabilità;
g) autoveicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni
ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo
la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno
rilasciato dal Comune sul quale è indicata l’ubicazione dell’abitazione
di proprietà, limitatamente ad un solo autoveicolo per nucleo familiare;
h) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali
e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla
struttura sanitaria;
i) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da
immatricolare;
j) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone
residenti nel territorio della regione Campania che dimostrino di
soggiornare per almeno 30 giorni in una casa privata, con regolare
contratto di fitto, o per 15 giorni in un albergo dei Comuni di Serrara
Fontana e Barano d’Ischia, ai quali sarà rilasciato apposito bollino
dalla polizia urbana dei suddetti Comuni.
Art.4-SANZIONI
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,00 a euro
1376,55 così come previsto dal comma 2 dell’articolo 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del
Ministero della Giustizia in data 24 dicembre 2002;
Art.5-AUTORIZZAZIONI IN DEROGA
Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà in caso di appurata e reale
necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al
divieto di sbarco sull’isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno
avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull’isola;
Art.6-VIGILANZA
Il Prefetto di Napoli e le competenti autorità portuali, ognuno per la
parte di propria competenza sono incaricati della esecuzione e della
assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti
con il presente decreto, per tutto il periodo considerato».
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